Com'è gestita l'utilizzazione dell'abitazione?

Introduzione

La presente guida è destinata ai servizi comunali incaricati dell'applicazione della legge del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (LASec - RS 702) e della relativa ordinanza di applicazione (ordinanza sulle abitazioni secondarie, OASec - RS 702.1).

Secondo l'OASec, il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), combinato ai dati comunali sugli abitanti, è lo strumento che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) utilizza per determinare la quota di abitazioni secondarie nei Comuni. A tal fine, il REA mette a disposizione dei Comuni la caratteristica "utilizzazione dell'abitazione (WNART)".

I Comuni hanno a disposizione un menu per l’attualizzazione dell’inventario delle abitazioni nel REA. Lo stesso menu permette la produzione dell’inventario delle abitazioni dell’ARE, determinante il tasso di abitazioni secondarie in tutti i Comuni.

Utilizzazione dell'abitazione (WNART)

La caratteristica "utilizzazione dell'abitazione" viene utilizzata ai fini dell'applicazione della LASec. L'aggiornamento di tale caratteristica da parte dei Comuni è limitato alle esigenze della LASec, secondo le direttive dell'ARE.

WNART

Utilizzazione

Descrizione

3010

Abitazione primaria ("occupata secondo LArRa[1] art. 3 lett. B", art. 2 cpv. 2 LASec)

A questa categoria appartengono esclusivamente:

Le abitazioni occupate almeno da una persona residente nel Comune secondo LArRa art. 3 lett. b.

Le abitazioni sono attualizzate trimestralmente, in maniera automatica, sulla base dei dati dei controlli abitanti.

3020

Abitazione secondaria (occupata temporaneamente, art. 2 cpv. 4 LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni destinate all'affitto di breve durata con o senza prestazione alberghiera;

le abitazioni occupate temporaneamente dal proprietario o da un inquilino;

le abitazioni di vacanza non occupate;

le abitazioni abitabili, non occupate in modo permanente da più di due anni.

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni in alta montagna occupate in modo stagionale per svolgere un'attività agricola → 3035

le abitazioni chiuse su ordine dei servizi dell’urbanistica o i servizi dell’igiene → 3070

3030

Uso diverso da quello abitativo (art. 2 cpv. 3 lett. h LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni occupate in modo permanente per un'attività che non sia l'alloggio (per es. ufficio di avvocati, d'ingegneri).

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni chiuse su ordine dei servizi dell’urbanistica o i servizi dell’igiene → 3070

le abitazioni occupate in modo permanente da persone che soggiornano nel Comune per una formazione o per lavoro (soggiornanti settimanali → 3031

3031

Occupata in modo permanente a scopo di lavoro o di formazione (art. 2 cpv. 3 lett. a LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni occupate in modo permanente da persone che soggiornano nel Comune per una formazione o per lavoro (soggiornanti settimanali).

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni occupate da persone non attive che soggiornano nel Comune (abitazioni secondarie) → 3020

3032

Occupata da un'economia domestica privata che occupa un’altra abitazione nel medesimo edificio (art. 2 cpv. 3 lett. b LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni occupate da un'economia domestica che occupa in modo permanente due abitazioni nel medesimo edificio.

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni occupate da una collettività → 3038

3033

Occupata da persone che non sono tenute ad annunciarsi all’ufficio controllo abitanti (art. 2 cpv. 3 lett. c LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni occupate in modo permanente da persone non registrate dal controllo degli abitanti (diplomatici, funzionari internazionali, persone richiedenti l'asilo tenute ad annunciarsi secondo la SEM[2]).

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni occupate in modo permanente da persone che soggiornano nel Comune per una formazione o per lavoro (soggiornanti settimanali) → 3031

3034

Non occupata da al massimo due anni (art. 2 cpv. 3 lett. d LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni vuote, ovvero quelle abitabili (ammobiliate o meno), non occupate da al massimo due anni e destinate all'affitto a lungo termine o alla vendita.

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni abitabili, non occupate, non destinate né alla vendita né all'affitto a lungo termine → 3020

le abitazioni abitabili, non occupate in modo permanente da oltre due anni → 3020

le abitazioni di vacanza non occupate → 3020

le abitazioni chiuse su ordine dei servizi dell’urbanistica o i servizi dell’igiene → 3070

3035

Alpeggi (utilizzata per l’agricoltura alpestre, art. 2 cpv. 3 lett. e LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni degli alpeggi occupate in modo stagionale per svolgere un'attività agricola e non accessibili in inverno.

A questa categoria non appartengono:

le altre abitazioni in alta montagna accessibili o meno in inverno che non sono occupate in modo permanente (abitazioni secondarie) → 3020

3036

Alloggi per il personale (utilizzata per ospitarvi il personale, art. 2 cpv. 3 lett. f LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni occupate dal personale stagionale o temporaneo di un'impresa.

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni di servizio, ovvero le abitazioni che appartengono a un'impresa e sono destinate ad accogliere i relativi impiegati → 3037

le abitazioni destinate all'affitto di breve durata con o senza prestazione alberghiera → 3020

3037

Utilizzata quale abitazione di servizio (art. 2 cpv. 3 lett. g LASec)

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni di servizio delle imprese del settore alberghiero, degli ospedali, delle case di cura ecc.

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni affittate da un'impresa destinate ad accogliere personale temporaneo → 3036

le abitazioni destinate all'affitto di breve durata con o senza prestazione alberghiera → 3020

3038

Le abitazioni occupate da una collettività, secondo l’art. 2 lett. a bis dell’ordinanza sull’armonizzazione dei registri (OArRa).

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni occupate da una collettività ai sensi dell'articolo 2 lettera a bis OArRA (case per anziani, alloggi per fanciulli e adolescenti, internati e case per studenti, istituti per disabili, alloggi collettivi per richiedenti l'asilo, conventi).

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni di vacanza non occupate → 3020

le abitazioni destinate all'affitto di breve durata con o senza prestazione alberghiera → 3020

3070

Abitazione inabitabile

A questa categoria appartengono le:

le abitazioni non abitabili a causa di una demolizione, un rinnovo o una trasformazione imminenti.

le abitazioni chiuse su ordine dei servizi dell’urbanistica o i servizi dell’igiene.

A questa categoria non appartengono:

le abitazioni vuote, ovvero quelle abitabili (ammobiliate o meno), non occupate da al massimo due anni e destinate all'affitto a lungo termine o alla vendita → 3034

le abitazioni abitabili, non occupate in modo permanente da più di un anno → 3020

 

[1] LArRa - RS 431.02

[2] Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Osservazione importante

L'aggiornamento dell'utilizzazione dell'abitazione deve in ogni caso essere effettuato conformemente alle direttive dell'ARE.

Caratteristiche ''fonte dell'informazione dell'utilizzazione'' e ''data di aggiornamento dell'utilizzazione''

Queste caratteristiche sono complementari all' "utilizzazione dell'abitazione” e devono essere indicate contemporaneamente. Queste caratteristiche consentono di indicare la fonte d'informazione impiegata per l'utilizzazione dell'abitazione come pure la data alla quale questo aggiornamento ha avuto luogo o è stato verificato per l'ultima volta. L'aggiornamento è automatico per i valori relativi al codice 3010 "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b).

Caratteristica ''limitazione d'uso secondo LASec''

La caratteristica "limitazione d'uso secondo LASec" è a disposizione dei Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20% e mira a mettere in evidenza le abitazioni costruite o ampliate dopo il 2012 e sottoposte o meno a una limitazione d'uso prevista dalla LASec.

Tale caratteristica consente di contrassegnare:

  • le abitazioni sottoposte a una limitazione d'uso secondo l'articolo 7 LASec;
  • le abitazioni senza limitazione d'uso secondo gli articoli 8 e 9 LASec.

Informazioni complementari nell'applicazione web dell'UST

Nell'intento di semplificare il lavoro nel REA, i dati del Registro sono completati con i dati risultanti dai controlli degli abitanti forniti all'UST nel quadro della LASec, conformemente agli articoli 1 e 2 OASec. Queste informazioni sono disponibili soltanto per lettura e sono aggiornate a cadenza trimestrale (15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto, 15 novembre), circa 45 giorni dopo la data di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre).

Per ogni abitazione, il REA contiene le informazioni seguenti:

  • Persone residenti

    indica se l’abitazione è stata occupata da almeno una persona residente (con domicilio principale secondo l’art. 3 lett. b LArRA) nel Comune l’ultimo giorno di riferimento conformemente all’ordinanza sull’armonizzazione dei registri.
  • Persone soggiornanti

    idem, ma per le persone soggiornanti (con domicilio secondario secondo l’art. 3 lett. c LArRA)
  • Annuncio della prima occupazione

    corrisponde alla data del giorno di riferimento in cui l’abitazione è annunciata per la prima volta come occupata da almeno una persona sulla base dei dati dell’ufficio controllo abitanti del Comune, indipendentemente dalla relazione dell’annuncio. La data della prima occupazione è registrata per difetto con il valore 31.12.2012 per tutte le abitazioni occupate a questa data di riferimento.
  • Annuncio dell'ultima occupazione

    corrisponde alla data del giorno di riferimento in cui l’abitazione è annunciata per l’ultima volta come occupata da almeno una persona sulla base dei dati dell’ufficio controllo abitanti del Comune, indipendentemente dalla relazione dell’annuncio. Per le abitazioni la cui ultima occupazione è antecedente al 31.12.2012 non viene rilevato alcun valore.

Procedura per l'aggiornamento delle caratteristiche inerenti all'utilizzazione dell'abitazione

Aggiornamento delle abitazioni principali

Nel menu "Stato delle abitazioni", accedete alla rubrica "Utilizzazione dell’abitazione".

Il valore "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b) viene aggiornato ogni notte; è quindi inutile modificarlo manualmente.

La situazione dell’utilizzazione dell’abitazione, sulla base dei dati attuali del REA, può essere consultata via "Utilizzazione dell'abitazione" → "Stato".



Sulla base dei dati del controllo abitanti forniti trimestralmente dai Comuni, l'utilizzazione dell'abitazione viene aggiornata in blocco cliccando sul bottone dedicato secondo le regole seguenti.

Valore della caratteristica "persone con domicilio principale" Vecchio valore della caratteristica "utilizzazione dell'abitazione" Nuovo valore della caratteristica "utilizzazione dell'abitazione"
"abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b) Nessun aggiornamento "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b)
altro valore Sostituzione del vecchio valore "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b)
no "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b) Cancellazione del vecchio valore nessuna indicazione
no altro valore Nessun aggiornamento altro valore

Anche le caratteristiche "fonte d'informazione dell'utilizzazione" e "data di aggiornamento dell'utilizzazione" vengono aggiornate automaticamente con la funzione quando il nuovo valore della caratteristica "utilizzazione dell'abitazione" è "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b).

Meccanismo giornaliero automatico di verifica

L’ARE e l’UST hanno creato un meccanismo giornaliero di verifica che controlla automaticamente nel REA la presenza di errori pe WNART 3034 (abitazione non occupata da al massimo due anni) e per WNART 3032 (abitazione occupata da un’economia domestica privata occupante un’altra abitazione nell’edificio).

In caso contrario, le abitazioni in questione saranno conteggiate come abitazioni secondarie.

Aggiornamento manuale di ogni abitazione

L'aggiornamento manuale dell'utilizzazione dell'abitazione può essere effettuato via "Utilizzazione dell'abitazione" → "Trattare"

Questa maschera permette di effettuare una ricerca delle abitazioni attraverso più criteri. Se la funzione "utilizzazione dell’abitazione" è stata utilizzata, si consiglia di selezionare tutte le abitazioni la cui utilizzazione è diversa da "abitazione primaria" (abitazione occupata secondo LArRa art. 3 lett. b).

  • Abitazioni → Utilizzazione → Aprire la finestra di selezione del codice cliccando sull'elenco a tendina;
  • Selezionare almeno un codice;
  • Chiudere la finestra;
  • Cliccare su "Cerca".

Una volta visualizzate le abitazioni, si possono verificare/aggiornare le seguenti caratteristiche:

  • Utilizzazione dell’abitazione;
  • Fonte dell’informazione: indica su quale base si determina l'utilizzazione dell'abitazione;
  • Data di aggiornamento: indica la data dell'ultimo controllo dell'utilizzazione dell'abitazione;
  • Limitazione d'uso secondo la LASec.

Se si individuano abitazioni che dovrebbero essere tolte dal REA (errori di registrazione), si prega di comunicarlo tramite la funzione "cancellare un’abitazione" della maschera "edificio"!

Situazione dell'utilizzazione dell'abitazione nel REA

Può ottenere il numero di abitazioni in base alla loro utilizzazione in qualsiasi momento tramite il menu "Stato delle abitazioni" → "Utilizzazione delle abitazioni" → "Stato".



Export delle abitazioni

Avete la possibilità di fare l'export delle abitazioni via il menu "Stato delle abitazioni" → "Utilizzazione delle abitazioni" → "Export delle abitazioni".



Aggiornamento delle caratteristiche legate all’utilizzazione delle abitazioni nell’inventario delle abitazioni

Modalità d’uso

Durante l’anno, i Comuni posso modificare l’utilizzazione delle abitazioni nel REA in qualsiasi momento come descritto precedentemente. Dal completamento del rilevamento dei dati del 4° trimestre (data di referenza al 31 dicembre) su scala nazionale, una copia dello stato corrente delle abitazioni del REA è effettuata ed archiviata in ciò che si è convenuto di chiamare "inventario delle abitazioni".

Al fine di aggiornare l’inventario delle abitazioni secondo le esigenze della legge sulle residenze secondarie (RS 702) via l’applicazione del REA, i Comuni sono tenuti a lavorare nel menu "inventario delle abitazioni".



Questo aggiornamento è effettuabile recandosi sulla rubrica "inventario delle abitazioni", a partire da metà febbraio dell’anno seguente, per la durata di un mese circa. Trovate tutti i dettagli utili per effettuare questo aggiornamento sul sito Internet dell' ARE.

Aggiornamento dopo metà febbraio

Selezionando lo stato dell'abitazione "esistente", otterrà solo le abitazioni prese in considerazione per il calcolo del tasso di residenze secondarie.

Ciò che fa fede per il tasso di residenze secondarie calcolato dall'ARE è il tasso al giorno di riferimento, ovvero al 31.12:

Tasso di residenze secondarie (in %) =  Abitazioni incluse nelle residenze secondarie Totale delle abitazioni x 100 = 5901 41009 x 100 = 17,77%

I Comuni che desiderano effettuare il lavoro di pulizia dell’inventario definitivo delle abitazioni, sono tenuti a farlo nell’applicazione del REA.
I Comuni presentanti un tasso di residenze secondarie al giorno di riferimento inferiore a 20% sono esentati da questo compito.
Per ulteriori informazioni, vogliate consultare il sito dell’ARE: ARE

Conferma del salvataggio

Avete ora la possibilità di registrare le modifiche nell'inventario delle abitazioni e nel contempo nel REA. Scegliendo questa opzione, il lavoro svolto sarà salvato nel REA, evitandovi di doverlo rifare l'anno prossimo. Vi raccomandiamo quindi caldamente di scegliere questa modalità di salvataggio.