Modifica dell'ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
Il 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha approvato l'introduzione del concetto di dati di riferimento nell'OREA, nonché quello di oggetto simile (a un progetto, a un edificio o a un'abitazione). L'ordinanza è stata adattata per tenere conto dei requisiti in materia di energia ed è in vigore dal 15 gennaio 2025.
Dati di base
Per eseguire i loro compiti legali, le autorità amministrative hanno bisogno di un'ampia gamma di informazioni. Sebbene molti dati siano di natura tecnica (p. es. le informazioni sul reddito e sulla sostanza di persone fisiche per l'Amministrazione delle contribuzioni o le informazioni sull'inabilità al lavoro di persone per l'Ufficio delle assicurazioni sociali), un certo nucleo centrale di dati ("dati di base") è indipendente dalla disciplina e quindi in linea di principio rilevante per tutte le autorità amministrative.
Nell'era della digitalizzazione, non sembra più opportuno che le unità amministrative registrino e conservino gli stessi dati di base nelle proprie banche dati. Si impone invece la necessità di mettere a disposizione dell'intera Amministrazione (e di eventuali altri servizi autorizzati) dati di base nel quadro di una gestione uniforme dei dati, garantendo così un impiego uniforme dei dati stessi. Quanto detto corrisponde anche al principio "once-only", secondo il quale, ove possibile, l'Amministrazione deve raccogliere i dati una sola volta da ogni persona.
In questo contesto, con decisione del 4 marzo 2022, il Consiglio federale ha incaricato il DFI (UST) nel quadro della «Gestione comune dei dati di base della Confederazione» di chiarire la necessità di legiferare in materia di dati di base di «edifici e abitazioni» e di attuare, conformemente alle competenze esistenti, l'ulteriore ampliamento della gestione comune dei dati di base della Confederazione. La revisione dell'OREA assolve tale mandato.
Che dati sono di base?
Sono considerati dati di base gli identificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell'UST, per le informazioni del registro elencate nel REA. Va sottolineato che le caratteristiche del REA che corrispondono alle informazioni in questione non fanno necessariamente tutte parte dei dati di base.
Lista delle informazioni suscettibili di contenere delle caratteristiche considerate come "dati di base":
Informazioni su edifici e oggetti simili a edifici
- Identificatore dell'edificio (EGID)
- Comune politico
- Indicazione dell'indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo
- Categoria dell'edificio
- Stato dell'edificio (progettato, terminato, demolito)
- Dimensioni dell'edificio (superfici, volumi)
- Struttura dell'edificio (numero di piani)
- Installazioni tecniche principali dell'edificio (sistema di riscaldamento, rifugio)
Informazioni su abitazioni e oggetti simili ad abitazioni
- Identificatore dell'abitazione (EWID)
- Ubicazione dell'abitazione nell'edificio
- Stato dell'abitazione (progettato, terminato, demolito)
- Dimensioni dell'abitazione (superficie)
- Struttura dell'abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani)
Obbligo d'utilizzo
La messa a disposizione di dati di base di edifici e abitazioni di buona qualità per scopi amministrativi è efficace solo se utilizzata in modo utilizzata in modo uniforme dalle autorità interessate.
(i) per la Confederazione
Di conseguenza, l'OREA prevede che l'impiego uniforme dei dati di base degli edifici e delle abitazioni sia vincolante per le autorità federali nel quadro dell'esecuzione dei loro compiti legali.
(ii) per i Cantoni ed i Comuni
Per le autorità dei Cantoni e dei Comuni, l'impiego dei dati di base è necessario nel quadro della comunicazione con la Confederazione, per evitare contraddizioni e fraintendimenti.
Obbligo di segnalazione delle irregolarità
L'OREA prevede che le autorità e i servizi responsabili delle fonti di dati segnalino eventuali irregolarità nei dai di base degli edifici e delle abitazioni (come dati mancanti o inesatti) al servizio responsabile dell'aggiornamento. I dati di base degli edifici e delle abitazioni errati devono quindi essere corretti dai servizi responsabili dell'aggiornamento, in modo da garantire un'elevata qualità dei dati di base.
Inoltre, se, nell'ambito della sua attività, un'autorità amministrativa constata che alcune informazioni contenute nei dati di base degli edifici e delle abitazioni sono inesatte, incomplete o comunque irregolari, deve notificare tale irregolarità all'UST mediante le apposite interfacce.
Interfaccia
L'UST mette a disposizione un'interfaccia standardizzata che permette di segnalare nel modo più semplice ed efficiente possibile le irregolarità riscontrate nei dati di base. Questa interfaccia è disponibile anche per la segnalazione di dati non disponibili nei dati di base. Le irregolarità raccolte dall'UST sono comunicate ai servizi responsabili dell'aggiornamento per convalida.
Aggiornamento continuo
Per scopi statistici, è sufficiente che i dati utilizzati siano sufficientemente rappresentativi, il che può comportare l'accettazione di irregolarità non significative nei dati. La qualità dei dati è invece più importante quando si utilizzano i dati di base degli edifici e delle abitazioni per scopi amministrativi. I dati di base sono utili per le autorità amministrative e migliorano l'efficienza operativa solo se sono aggiornati. Di conseguenza, l'OREA precisa che i registri riconosciuti trasmettono quotidianamente all'UST i loro dati relativi al REA in forma aggiornata, ossia non appena sono disponibili dopo la normale procedura amministrativa. La trasmissione dei dati è standardizzata e automatizzata.
Nozione di oggetto simile
Oggetto simile ad un progetto
LIl concetto di «progetto di costruzione» è stato ampliato nella misura in cui, per esempio per motivi legati all'approvvigionamento energetico (p. es. pannelli solari) e alla protezione dell'ambiente (p. es. emissioni di CO2), negli edifici vengono talvolta apportate modifiche che non necessitano di un'autorizzazione edilizia ma che sono soggette a un obbligo di notifica.
Definizione di progetto di costruzione: oggetto che richiede un'autorizzazione edilizia secondo la legge sulla pianificazione del territorio oppure oggetto simile che non richiede un'autorizzazione edilizia ma è soggetto all'obbligo di notifica.
Oggetto simile a un edificio
Gli "oggetti simili ad un edificio" sono degli oggetti che devono essere identificabili in modo univoco anche a fini amministrativi, ma che non contengono tutti i criteri della definizione di edificio. Oggetti di questo tipo sono iscritti nel registro già ora. Si tratta gli alloggi provvisori, come gli alloggi mobili (mobile-home), roulotte, vagoni, imbarcazioni abitabili, baracche ecc., e costruzioni speciali, come edifici sotterranei, cabine telefoniche, colonne di affissione, cisterne, padiglioni aperti, posti auto coperti, autosili, tetto di binari ecc.
Definizione di edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l'abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.
Definizione di oggetto simile a un edificio: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di edificio.
Oggetto simile a un'abitazione
Gli "oggetti simili ad un'abitazione" sono degli oggetti che devono essere identificabili in modo univoco anche a fini amministrativi, ma che non contengono tutti i criteri della definizione dell'abitazione. In particolare in questa sede si considerano i locali singoli abitabili (non equipaggiati di cucina), come le mansarde o le camere in appartamenti cluster.
Definizione di abitazione: un'abitazione ai sensi della legge sulle abitazioni secondarie è un insieme di locali che:
- sono adatti a un uso abitativo;
- costituiscono un'unità costruttiva;
- sono dotati di un'entrata dall'esterno o da un'area comune con altre abitazioni all'interno dell'edificio;
- sono dotati di un'installazione di cucina; e
- non costituiscono un bene mobile.
Definizione di un'oggetto simile a un'abitazione: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione dell'abitazione.
Ancoraggio della convenzione d'organizzazione e delle responsabilità del servizio di coordinamento
Tra i compiti dell'UST rientra l'organizzazione della collaborazione con i servizi cantonali e comunali. Già oggi con la maggioranza dei servizi questa organizzazione è regolata sotto forma di una convenzione organizzativa, poiché solo così è possibile tener sufficientemente conto delle molto diverse peculiarità cantonali e comunali. Al fine di rendere la firma di tale convenzione vincolante per tutti i servizi, nell'ordinanza viene inserito il presente capoverso. Questa convenzione definisce in che modo esattamente il servizio di coordinamento cantonale debba intendere i propri compiti, competenze e responsabilità, in particolare il momento esatto in cui fornire i dati e quali servizi comunali o quali persone siano competenti per l'aggiornamento del REA.
Il servizio di coordinamento deve garantire che i dati di base degli edifici e delle abitazioni siano periodicamente aggiornati, ossia non appena disponibili secondo il normale processo amministrativo: solo dati di base aggiornati sono utili nel concreto per lo svolgimento dei compiti amministrativi.
Lo stesso vale per la loro correttezza. Il servizio cantonale di coordinamento provvede affinché i servizi cantonali e comunali competenti per l'aggiornamento verifichino periodicamente i dati di base degli edifici e delle abitazioni e, in caso constatino irregolarità, apportino le correzioni necessarie.
Anni di rinnovo
Nel REA sarà possibile registrare nuovi dati sull'efficienza dell'involucro dell'edificio, come ad esempio gli anni di rinnovo dei suoi elementi costitutivi (facciata, tetto, cantina e finestre). Questi elementi sono fondamentali per la valutazione dell'efficienza energetica e aumentano la precisione del calcolatore di CO2 introdotto dall'UFAM, che si basa su criteri di misurazione internazionali.
Fonti private
Tra le possibili fonti di dati per gli oggetti registrati nel REA sono aggiunte le assicurazioni e altre fonti private. Le fonti private possono contribuire a migliorare o garantire la qualità e l'attualità dei dati del REA, motivo per cui dovrebbero essere esplicitamente menzionate nell'ordinanza, in modo che possano essere utilizzati per il REA i dati forniti volontariamente da tali fonti.